Il Presidente della Repubblica secondo la Costituzione^
In questi giorni, sulle reti televisive pubbliche e commerciali, numerosi servizi riguardano l’elezione del Presidente della Repubblica.
Si parla molto dei rapporti tra i Partiti politici, di nomi condivisi o respinti , ma poco si spiega su che cosa rappresenta il Presidente della Repubblica per la Costituzione?
Si tratta di fare non solo informazione, ma anche formazione culturale e politica per i Millennials, per i più giovani.
Riportiamo quindi per i nostri Lettori, gli Articoli della Costituzione che riguardano il Presidente della Repubblica^
Art. 59 . È Senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore cinque
Art. 66 elenca il corpo principale delle funzioni e dei poteri del Presidente della Repubblica. La struttura letterale dell’articolo in esame non si discosta in modo significativo dall’art. 87 della Costituzione vigente, che disciplina i compiti del Presidente della Repubblica; anche in tale articolo, infatti, si prevede un’elencazione di alcuni tra i poteri presidenziali. Tuttavia, a differenza dell’attuale art. 87, vengono introdotte alcune innovazioni di merito, che modificano il ruolo generale del Capo dello Stato all’interno dell’ordinamento. Tra i poteri presidenziali elencati dall’art. 66, è possibile distinguere due categorie:
-poteri che incidono sul circuito dell’indirizzo politico di Governo;
-poteri che incidono sul funzionamento dell’ordinamento.
Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85 ].
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art.85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato [cfr. II].
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge
Art. 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione
Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica
Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura
Al di là dei requisiti formali, come l’età, precisati dalla Costituzione pensiamo che il profilo presidenziale lo abbia ben disegnato lo stesso Presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno: lì troviamo gli aspetti cruciali per identificare il profilo di questa carica istituzionale. Innanzitutto proprio perché rappresenta l’unità della Nazione il Presidente deve sapersi spogliare di ogni eventuale appartenenza, proiettandosi esclusivamente verso il bene comune, l’interesse generale.
Quindi, le attitudini fondamentali che il Presidente della Repubblica deve esprimere sono
- -un’assoluta imparzialità nei confronti delle forze politiche,
- -il rispetto delle prerogative assegnatigli dalla Costituzione anche nei suoi limiti
- -il riconoscimento del ruolo del Parlamento, dato che siamo in una democrazia parlamentare.
Questa volta, il nuovo Presidente viene eletto da un Parlamento che è a un anno dalla sua scadenza naturale e che avrà dunque come interlocutore, per la maggior parte del suo mandato, un Parlamento molto diverso anche e innanzitutto sul piano numerico, per la recente riforma costituzionale che ha ridotto sensibilmente per centinaia di Membri il numero dei Parlamentari. La scelta questa volta è ancor più esposta a insidie sul piano sociale e su quello istituzionale e quindi è fondamentale una figura di grande spessore, esperienza e lungimiranza
Ci auguriamo che dopo le prime quattro votazioni di approfondimento confronto / scontro si arrivi alla quinta o sesta votazione ad eleggere una bella Persona che sia condivisa dalla maggioranza più ampia del Parlamento. Nell’ultimo elenco di nomi più accreditato dalle dichiarazioni fatte dai Leaders di Partito e dagli opinionisti dei mass media figurano in ordine alfabetico: Belloni, Casellati, Casini, Cassese, Draghi, Moratti, Nordio, Pera e se su nessuna di queste persone autorevoli o di un altro nome ancora, la politica troverà la quadra , allora restano due scenari : come nel gioco dell’oca , si ritorna alla casella iniziale…..Silvio Berlusconi o la politica si rivolgerà in “ginocchio” …..a Sergio Mattarella, ammettendo, così, la sua gravissima crisi esistenziale.
Ci auguriamo di NO: che la politica non si arrenda;
che possa ricominciare una stagione di una ripartenza popolare della Democrazia liberale, nel rispetto della Costituzione;
che si possa ridare speranza a milioni di Cittadini che non vanno più a votare e ai giovani Millennials per costruire con fiducia il futuro che appartiene a loro.
^A cura dell’Ufficio Comunicazione del Comitato Scientifico della Fondazione Democrazia Cristiana/FiorentinoSullo